domenica 24 maggio 2015

"ASSE.CO" per promuovere e diffondere la cultura della legalità




Il 15 gennaio 2014 nasce l’Asse.Co., l’asseverazione rilasciata dai Consulenti del Lavoro per certificare  la conformità dei rapporti di lavoro al rispetto della normativa in materia di legislazione sociale, nonché la regolarità contributiva e retributiva, il rispetto del CCNL applicato e della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, certifica la Valenza Sociale del datore di lavoro ad operare sul Mercato, un marchio di qualità per l’Azienda nei confronti di tutti gli operatori economico e sociali con cui interagisce o deve interagire, un privilegio per la stessa, ma nello stesso tempo doveroso garantire ogni qualvolta deve partecipare a gare pubbliche, richiedere sovvenzioni, chiedere l’iscrizione in appositi elenchi, ottenere nulla-osta, ma anche al fine della corretta gestione della responsabilità solidale tra Committenti, Appaltatori e subappaltatori nei confronti dei lavoratori, nonché per definire le verifiche ispettive con la regolarità dei rapporti di lavoro accertati.

domenica 19 aprile 2015

TFR LIQUIDABILE MENSILMENTE



Il 19 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015 (entrato in vigore il 03/04/2015), che rende operativa la possibilità ai lavoratori del settore privato di ricevere mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo corrispondente (tecnicamente detto “Qu.I.R. “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione”).
La scelta del lavoratore riveste grande importanza perché essa è irreversibile (fino a giugno 2018) e dunque il lavoratore non potrà decidere di revocarla una volta che l’abbia manifestata.
Il trattamento di fine rapporto liquidabile mensilmente è solo quello maturato dal momento in cui è manifestata per iscritto la scelta al proprio datore di lavoro, pertanto il TFR maturato ante 1° marzo 2015, non potrà essere monetizzato e dovrà essere lasciato in azienda oppure destinato in un fondo di previdenza complementare.
La liquidazione del TFR in busta paga decorre dal mese successivo a quello nel quale il lavoratore presenta l’istanza al datore di lavoro, da redigere secondo il modello allegato al decreto. In caso di accesso al finanziamento bancario assistito da garanzia, la liquidazione mensile si effettua a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione della richiesta (Il decreto attuativo, infatti, disciplina compiutamente le condizioni per l’eventuale l’accesso ad un finanziamento bancario riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti).
Nel dettaglio la facoltà riguarda esclusivamente:
·        i lavoratori del settore privato con rapporto di lavoro subordinato e con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;
·        i lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere il TFR in busta paga.
Lavoratori esclusi:
·        lavoratori pubblici;
·        lavoratori domestici;
·        lavoratori agricoli.
·        datori di lavoro in crisi o soggetti a procedure concorsuali;
·        datori di lavoro in CIGS o CIG in deroga;
·        datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
·        datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
·        datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Per quanto riguarda  il regime fiscale sulla Qu.I.R:
- si applica la tassazione ordinaria;
- è esclusa dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento della detrazione di 960 euro;
- è esclusa da contribuzione.

amedeogreco@alice.it

sabato 11 aprile 2015

BREVE FOCUS NUOVI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: N...

BREVE FOCUS NUOVI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: N...: Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014 A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita   una indennità mensile di disoccupaz...

mercoledì 14 gennaio 2015

Lavoro nero: chiarimenti sulla maxisanzione




Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della c.d. maxisanzione nell’ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con partita Iva e/o ritenuta d’acconto (art. 2222 c.c.).
Nel caso in cui sia presente una “valida documentazione fiscale“, quale può essere il versamento delle ritenute d’acconto, ovvero la dichiarazione dei sostituto d’imposta, e dalla quale emerga la conoscenza da parte della pubblica amministrazione di un rapporto di lavoro, detto rapporto non può ritenersi “in nero” ed applicarsi, di conseguenza, la c.d. maxisanzione per lavoro nero.
In definitiva, la presenza di documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento non porta all’applicazione della maxisanzione, anche se il rapporto di lavoro non è da considerarsi genuinamente istituito con tale tipologia contrattuale.

domenica 28 dicembre 2014

BREVE FOCUS NUOVI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: NASPI/ASDI E DIS COLL




Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita  una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, in sostituzione dei precedenti trattamenti di disoccupazione ASPI E MINIASPI.
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti del settore privato ad esclusione degli operai agricoli per i quali continuano a trovare applicazione i specifici trattamenti di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
·         Siano in stato di disoccupazione;
·         possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
·         possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni…

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno…
Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI....
In relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL:
Che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
·               siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
·               possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
·               possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi........

giovedì 13 novembre 2014

Lavoro durante la malattia giustifica licenziamento




La Corte di Cassazione, con la sentenza n.21093 del 3 ottobre 2014, ha deciso che è legittimo licenziare il lavoratore che, durante la malattia, presta la propria opera, seppur gratuita e presso il negozio di un familiare. Con ciò ha rigettato l'impugnativa proposta da un lavoratore, licenziato dopo essere stato scoperto, mediante accurate indagini, a lavorare presso il negozio di casalinghi del fratello durante il periodo di malattia. Il ricorso del lavoratore, infatti, si incentrava sul fatto che lo svolgimento di alcune semplici prestazioni gratuite in favore di familiari, non potevano essere considerate come attività lavorativa, in quanto si erano concretizzate nello svolgimento di semplici lavori di riparazione. Inoltre l’esecuzione della prestazione di lavoro in oggetto, non avrebbe compromesso o ritardato la propria guarigione e non si trattava nemmeno di una simulazione dello stato patologico, così come non era un’attività espletata in contrasto con il divieto di concorrenza.
Dalle indagini, invece, è emerso che il lavoro svolto presso il fratello dal dipendente durante la malattia, oltre a non essere occasionale, ma sistematico, riguardava l’esposizione della merce negli scaffali, e tutta una serie di altre attività che  risultavano in contrasto sia con la patologia oggetto dell’assenza dal posto di lavoro per malattia.
La Corte, nella sentenza in esame, ha ricordato che, nel caso di specie, grava sul datore di lavoro la prova dello svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente ammalato, mentre grava sul lavoratore la prova  che tale diversa attività lavorativa risulti compatibile col suo stato di malattia ed ad ogni modo coerente con gli obblighi gravanti su di lui.

venerdì 7 novembre 2014

Nuove modalità di presentazione della richiesta di Assegni per il Nucleo familiare per i Lavoratori di ditte cessate o fallite.



Con la circolare n. 136 del 30/10/2014 l’Inps ha attivato le nuove modalità di presentazione telematica delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite.

La presentazione telematica delle domande in oggetto potrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto;
Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact - Center– attraverso il numero verde 803.164.
A far data dal 1 gennaio 2015, ledomande di Assegno al Nucleo Familiare per le ditte cessate o fallite potranno essere presentate esclusivamente in via telematica.